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La corte costituzionale si pronuncia sulle REMS (residenze per l’esecuzione delle misura di sicurezza)

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REMS

All’inizio di quest’anno è stata emessa una sentenza di notevole importanza ( Corte
Cost. 27/01/22 n. 22) per quanto riguarda il problema delle persone affette da disturbi
mentali che commettono reati. Ritengo che la stessa abbia un notevole impatto anche
per le persone affette da ADHD, in quanto molto spesso anch’esse commettano reati e
quindi entrano nel circuito della giustizia penale.

Il processo costituzionale

Il processo costituzionale nel nostro ordinamento è previsto per verificare se una legge
o gli articoli di una legge emanati dal legislatore siano contrari alle norme dettate dalla
nostra Costituzione, la quale è la legge fondamentale in cui sono contenuti i valori e
principi nonché l’assetto istituzionale ed organizzativo che si è data l’Italia
repubblicana.

La Costituzione è dunque una fonte cosiddetta primaria gerarchicamente
con cui tutte le altre devono confrontarsi. Quando un giudice dovendo applicare una
norma di legge ritiene che non sia in linea con le norme previste dalla Costituzione, può
rimettere la questione davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha il compito di
verificare se la norma stessa sia conforme o meno alle norme costituzionali.
Il processo costituzionale in questione si è aperto con l’ordinanza di remissione
effettuata da un Giudice per le indagini preliminare di Tivoli il quale ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del D.L. 211/2011 art 3 ter ( conv. con mod. con L.
17/02/12 n.9 e succes. mod.).

L’articolo in questione prevede che le REMS ( residenza per l’esecuzione delle misure di
sicurezza) diventino di esclusiva gestione del Ministero della Salute. Inoltre un decreto
ministeriale del Ministero della Salute ha delegato la gestione delle stesse ai suoi
organi regionali (Servizi sanitari regionali) e ha anche dettato i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi delle REMS stesse.

Ciò però ha comportato una molteplice violazione del dettato Costituzionale, in quanto
l’articolo 3 ter del D.L. 211/2011 aveva escluso dalla gestione delle misure di sicurezza
il Ministero della Giustizia, ed inoltre ha provocato anche la violazione della riserva di
legge in materia di misure di sicurezza , delegando agli atti amministrativi i requisiti di
gestione e organizzazione delle REMS. Infine l’articolo ritenuto incostituzionale dal
giudice remittente aveva posto seri problemi di bilanciamento tra l’art. 32 della
Costituzione che sancisce il diritto alle cure mediche e gli art. n. 2 e 3 della Costituzione
che riguardano i diritti fondamentali alla vita e all’incolumità personale dei cittadini nei
confronti del malato di mente.

Ma che cosa sono le rems?

Le REMS, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, sostituiscono gli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari ( OPG) che erano previsti nel codice penale (Codice
Rocco del 1930), sulla scia del cambiamento di pensiero sia medico psichiatra che del
diritto penale ed inoltre perché non erano più ammissibili le condizioni disumane e
degradanti in cui erano stati trovati i malati psichiatrici autori di reato, che vivevano
negli OPG.

Dopo la promulgazione della legge Basaglia, l’Italia ha promosso la chiusura prima dei
manicomi civili e poi dell’ospedale psichiatrico giudiziario.
L’impianto del nostro codice penale, malgrado molteplici tentativi, non è cambiato in
quanto rimangono in vigore gli art. 88 e 89 del codice stesso, per cui è considerato non imputabile ( quindi non punibile) colui che aveva commesso un reato ed era in stato
d’infermità mentale tale da far scemare totalmente o parzialmente la sua capacità
d’intendere e volere.

Per cui a chi era stato prosciolto dal reato commesso per infermità mentale ( accertata
da una perizia medica) non veniva applicata la misura detentiva del carcere ma la
misura di sicurezza dell’OPG e poi a seguito della loro chiusura della REMS.

Questo creò non poche difficoltà di coordinamento tra l’amministrazione della Giustizia
e quella della Sanità, in quanto il soggetto che aveva commesso il reato era sì un malato,
ma era stato anche condannato da un magistrato il cui compito non era solo quello di
comminare una misura di sicurezza in vista di una presa in cura del soggetto da parte
del Servizio Sanitario, ma anche quello di contenere un soggetto altamente pericoloso
che minacciava l’incolumità pubblica.

Difficolta’ nell’applicazione della misura di sicurezza

Il giudice di Tivoli che doveva applicare una misura di sicurezza provvisoria ai sensi
dell’art. 206 del c.p. da eseguirsi mediante il ricovero in REMS, non era riuscito ad
attuare la sua ordinanza.

Nell’ordinanza di remissione, il Giudice espone che l’imputato aveva posto in essere
plurime minacce e violenze contro persone conosciute e sconosciute, tra cui anche
pubblici ufficiali, e contro il personale sanitario tanto che era stato impossibile pensare
ad un consenso del malato ad un progetto terapeutico. Anche il consulente tecnico
d’ufficio nominato dal Giudice aveva concluso che trattandosi di un soggetto affetto da
psicosi schizo-affettiva con personalità anti-sociale e incline all’abuso di alcool, il quale
si era rifiutato di collaborare per la gestione della sua patologia, doveva seguire il
percorso terapeutico unicamente in maniera coattiva.

Il Giudice disponendo il ricovero in una REMS aveva incaricato il DAP ( Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria) di cercarne una per inserirvi il reo.
Il Dap rispondeva che non era di sua competenza la ricerca di una REMS di
accoglienza, in quanto il D.L. 211/2011 art. 3 ter aveva trasferito totalmente la gestione
delle REMS al servizio sanitario regionale.

Dopo più di una anno non era stato possibile trovare una REMS che accogliesse il reo in
quanto i vari dipartimenti per la salute mentale non avevano dato la disponibilità al
ricovero del reo.
Il Giudice pertanto proponeva la questione davanti alla Corte Costituzionale come si è
detto in precedenza.

 

Pronuncia della corte

La Corte Costituzionale si è pronunciata, affermando che l’assegnazione ad una REMS
non può essere configurata come una misura di natura esclusivamente sanitaria, ma
deve essere anche una misura limitativa della libertà personale, in quanto deve avere
anche una funzione di contenimento della pericolosità sociale per i soggetti che abbiano
commesso reati e siano in situazione di vizio totale o parziale di mente.
Cura del malato e salvaguardia della collettività, sono i due criteri che devono essere
bilanciati tra di loro ed avendo le REMS una qualificazione giuridica di misura di
sicurezza soggiacciono all’art. 25, terzo comma, della Costituzione, quindi alla riserva di
legge statale in materia penale e all’art. 110 della Costituzione che prevede,
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia in capo al
Ministero della Giustizia.

Pertanto la Corte ha ritenuto che l’art. 3 ter del D.L. n. 211 del 22 dicembre 2011 (conv.con L. 17/12/2012 e succ. modifiche) ha evidenti profili di frizione con le norme
costituzionali, ma la stessa ha ritenuto di non procedere con la dichiarazione di
incostituzionalità della legge in quanto avrebbe comportato la chiusura delle REMS,
ritenute un faticoso ed ineludibile risultato di superamento degli OPG, lasciando un
problematico vuoto legislativo; ma ha lanciato un monito al legislatore di provvedere
quanto prima ad una complessiva riforma del sistema.

 

Tutto ciò come influisce sui soggetti affetti da ADHD?

Ultimamente, lavorando come consulente legale AIFA, mi sono imbattuta in famiglie
con parenti ( soprattutto figli) a cui era stata diagnosticata l’ADHD nell’infanzia e che in
adolescenza o in età adulta diventano ingestibili a causa anche delle cosiddette
comorbidità associate all’ADHD stessa come il disturbo oppositivo-provocatorio, il
disturbo border-line e le condotte-antisociali, condotte che sono anche aggravate
dall’uso di sostanze. In pratica commettono reati gravi anche contro i famigliari,
quando questi tentano di impedire l’uso di sostanze o porre dei limiti alla vita senza
regole che i figli mettono in atto.

Le famiglie in questione si trovano assolutamente impreparate e spiazzate, perché
malgrado si rendano conto che i figli hanno problematiche comportamentali
diagnosticate dai Servizi psichiatrici di competenza, non vengono “presi in carico” dai
vari CPS (Centri di Prevenzione della Salute mentali) perché assolutamente oppositivi
alle cure e a qualsiasi trattamento. Pertanto si assiste ad un vero e proprio palleggio di
competenze tra CPS, SERD ( Servizio per le dipendenze), assistenti sociali del territorio,
tutte strutture preposte alla risoluzione di problematiche di questo tipo, ma che non
riescono in alcun modo a frenare il comportamento del ragazzo, in quanto è lui e solo
lui che deve dare il consenso alla cura e ciò sia che il soggetto sia minorenne che
maggiorenne. ( Casi particolari sono i minori di anni 12 alla cui famiglia sia stata tolta
la potestà genitoriale dal Tribunale dei minorenni e il ragazzo sia stato affidato ai
Servizi sociali del territorio).

Il disturbo ADHD, il disturbo oppositivo-provocatorio e la condotta anti-sociale sono
definibili una malattia mentale? L’ICD ( il manuale delle malattie, compreso quelle
psichiatriche, redatto dall’organizzazione mondiale della Sanità) tutti questi disturbi li
ha classificati come malattia psichiatrica .
Pertanto chi commette un reato ed è affetto da tali disturbi, potrebbe essere definito non
imputabile totalmente o parzialmente ( a secondo della gravità accertata da una perizia
psichiatrica) e quindi finire in una comunità curativa/riabilitativa o in una REMS.
Ma essendo le persone con questi disturbi molto spesso non consenzienti alle cure non
vengono trattenute presso le strutture terapeutiche. In molti casi le famiglie sono
costrette a denunciarli all’autorità giudiziaria con la conseguente apertura di un
procedimento penale in modo tale che il figlio venga costretto coattivamente al
ricovero in una struttura di recupero e cura o ad una REMS.
Come però abbiamo già rilevato in precedenza, neanche la condanna di un giudice
pone rimedio a tale tipo di situazione, in quanto ad oggi le REMS così come le strutture
di ricovero e cura sono di esclusiva gestione e competenza del Ministero della salute e
quindi soggiacciono ai requisiti previsti per la sanità mentale che vuole il consenso alla
cura. Purtroppo ho assistito al calvario di famiglie che sperano che i propri figli siano
accolti nelle strutture preposte alla cura, ma una volta entrati dopo tre/quattro giorni
questi non possono essere trattenuti perché non danno più il consenso a rimanerci, e
questo anche se è stata emessa una sentenza di condanna o un’ordinanza cautelare di
un giudice.

Pertanto che cosa sono costretti a fare i giudici? Dovendo giudicare persone che reiterano comportamenti delinquenziali, a volte anche molto pericolosi, che continuano
a tornare in libertà dispongono la custodia in carcere.

Misura che per il nostro ordinamento penale non è quella idoneo alla persona con
disturbi psichiatrici. Molti sono i ricorsi dei condannati al Tribunale di Sorveglianza
per poter uscire dal carcere ed essere messi in luoghi appropriati, ma con ciò si ritorna
al punto di partenza.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale si spera che il legislatore intervenga una
volta per tutte su questo problema, non soltanto sulle REMS e sulle strutture di
ricovero e cura dal punto di vista organizzativo, ma anche, a mio parere, sul principio
a base del quale sono state strutturate che impone il consenso alla cura, in quanto le
famiglie e i pazienti non consenzienti non possono più essere abbandonati a sé stessi.

Avv. Antonella Boschi

Avv. Antonella Boschi
L'Avv. Antonella Boschi ha venti anni di esperienza acquisita nella consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nella redazione di pareri e atti in ambito civile. E' collaboratrice di AIFA Lombardia e di AIFA Onlus nazionale. (www.aifalombardia.org) (www.aifaonlus.it) e si occupa di problematiche sia civile che penali per comportamenti di adulti e minori con disturbo di ADHD e comorbidità associate