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La corte  di  strasburgo condanna l’italia per violazione dei diritti umani  nei confronti di un  soggetto con malattia psichiatrica detenuto in carcere  

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corte di strasburgo

La corte europea di strasburgo in data 24/01/2022 [1]  ha emesso sentenza di condanna dello stato italiano sulla base di un  ricorso presentato da un cittadino italiano  che  aveva chiesto il risarcimento del danno a lui provocato per violazione dell’art. 5 della convenzione europea  dei diritti dell’uomo.

La convenzione europea (cedu),  ratificata da tutti i paesi che fanno parte del consiglio d’europa (tra cui anche l’italia), è un trattato internazionale che stabilisce i diritti fondamentali dell’uomo che devono essere salvaguardati in tutti i paesi firmatari della convenzione stessa. Essa inoltre istituisce  la  corte europea con sede a strasburgo a cui tutti i privati possono rivolgersi per tutelare un loro diritto fondamentale violato da uno degli stati aderenti.

Il ricorso può essere presentato davanti alla corte, entro sei mesi dalle sentenze definitive nazionali.

La corte pertanto esamina gli atti processuali nazionali e lo  svolgimento del processo analizzando esclusivamente se vi siano state delle violazioni  dei diritti fondamentali dell’uomo in  contrasto con la  convenzione stessa.

Il ricorso nel caso sy contro italia è stato presentato da un cittadino italiano affetto da disturbo bipolare aggravato dall’abuso di sostanze, che aveva commesso plurimi reati di molestie nei confronti dell’ex-compagno e resistenza a pubblico ufficiale con aggressione e percosse.

 

Breve  riassunto della vicenda processuale  italiana

La vicenda processuale che la corte di strasburgo ha esaminato può essere così sintetizzata: il tribunale italiano, dopo aver disposto la  perizia psichiatrica sul ricorrente che ne conferma la malattia,  lo condanna  alla detenzione in rems ( residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per un anno, da eseguirsi quanto prima. La rems, però non viene  trovata; di conseguenza il soggetto viene rilasciato per mancanza di posti.  A seguito di richiesta avanzata dal pubblico ministro al tribunale di sorveglianza, viene riesaminata la pericolosità sociale del ricorrente, che viene confermata dal serd ( servizio per le dipendenze). Il tribunale pertanto sostituisce la detenzione in rems con la misura  della libertà vigilata  da scontare  in una comunità terapeutica. Il ricorrente però, una volta entrato,  si allontana dalla comunità immediatamente e commette altri reati.  Egli quindi affronta un altro processo penale in cui  il  tribunale  convalida l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e  dispone la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente tenta il suicidio in carcere e lo psichiatra del carcere redige perizia medica d’incompatibilità del malato con la struttura carceraria. Il tribunale di sorveglianza pertanto dispone l’immediato collocamento del reo nel servizio carcerario per pazienti psichiatrici. Il ricorrente però  chiede al  tribunale di sorveglianza una rivalutazione della sua pericolosità sociale  e la possibilità di entrare in comunità.  La rivalutazione della pericolosità sociale viene effettuata dal  dipartimento di salute mentale, il quale decide che il ricorrente, avendo avuto un miglioramento della sua condizione mentale, poteva essere soddisfatto  e quindi  collocato in una comunità di tipo residenziale al posto della rems.

 

La corte europea, con provvedimento cautelare, chiede al governo italiano di trasferire il ricorrente presso una rems o altra struttura comunitaria/terapeutica di tipo residenziale.  Il governo italiano informa però la corte che il trasferimento è impossibile per mancanza di posti nelle rems. In risposta alle osservazioni del governo il ricorrente afferma  che  la comunità s. Maria del centro italiano di solidarietà, è disposto ad accoglierlo. Il tribunale di sorveglianza revoca la carcerazione e dispone la misura di sicurezza della libertà vigilata da scontare presso la suddetta comunità, ove il ricorrente doveva seguire il percorso terapeutico individualizzato.

Il giorno dopo l’ingresso  nella comunità, il ricorrente scappa e si rende irreperibile. Interviene  quindi  il pubblico ministero che dispone l’arresto e la custodia in rems che viene  finalmente trovata.

 

Sentenza della corte  cedu

Perché il cittadino italiano ha voluto ricorrere alla corte europea dei diritti dell’uomo?

Perché egli ha ritenuto che nella sua vicenda processuale ci sia stata la violazione dell’art. 5 della convenzione, il quale  recita che : “ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: […..]  (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo”.

La corte pertanto ha dovuto analizzare se il ricorrente, affetto da malattia psichiatrica ( la convenzione usa un termine desueto “alienato” che ormai oggi è sostituibile con malattia mentale e/o psichiatrica) abbia subito una detenzione regolare.  L’organo giudicante ha statuito  negativamente, perché l’intervallo intercorso dal suo provvedimento cautelare  con la richiesta di collocamento in rems e l’effettivo spostamento è stato eccessivamente lungo. Periodo che il malato è rimasto  in carcere.

La corte di strasburgo ha pertanto giudicato irregolare la detenzione in carcere del ricorrente, e di conseguenza ha ritenuto che  l’italia abbia commesso  la  violazione di un diritto umano fondamentale.

Un reo malato di mente, statuisce la corte europea,  non doveva rimanere  in carcere ma doveva essere collocato in una struttura ove la sua patologia potesse essere  curata, perché la carcerazione rende più afflittiva la sua condizione rispetto ad un reo non malato di mente. A nulla pertanto  sono valse le giustificazioni del governo italiano relativamente alla mancanza di posti in rems, poiché uno stato non può addurre motivazioni organizzative per giustificare un trattamento disumano non in linea con i principi della  convenzione dei diritti dell’uomo.

 

Situazione in italia (il problema delle rems)

La sentenza ha avuto una notevole risonanza in italia, in quanto è stata emessa proprio quando anche la nostra corte costituzionale[2] stava decidendo in materia di rems, ritenendole di fatto incostituzionali in quanto non garantiscono l’incolumità delle persone terze di fronte ai comportamenti del malato del mente, e chiedendo l’intervento urgente del legislatore per porre rimedio a tale situazione.

Di fatto l’italia deve riformare le rems, in quanto incompatibili con i nostri principi

Costituzionali, e nello stesso tempo non può trattenere le persone malate di mente in carcere perché violerebbe i principi della convenzione europea dei diritti dell’uomo.  Quindi dove andrebbero collocate  le persone malate di mente che commettono reati? Attualmente non hanno un luogo e restano a carico delle famiglie, o abbandonati a sé stessi.

Anche le famiglie di persone affette da adhd vivono questa situazione, perché chi ha questo disturbo in alcuni casi  commette reati.

Ma il problema in questi casi, a mio parere, è di contemperare l’esigenza di giustizia a quella sanitaria. Esiste oggi in italia una struttura che sia sanitaria ed anche contenitiva? Purtroppo no, perché le rems sono strutture solo sanitarie gestite dai servizi sanitari regionali, e il carcere è una struttura solo detentiva gestita dal ministero della giustizia (ci sono reparti psichiatrici all’interno del carcere, ma sono previsti per i rei che manifestano problemi psichiatrici dopo l’entrata in carcere e non prima). I tentativi fatti dalla magistratura, dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali per superare questo impasse mediante accordi di collaborazione e protocolli applicativi non hanno portato a molto.

Le ragioni dello stallo vanno individuate, a mio parere,  nel cambiamento dell’approccio terapeutico-sanitario al malato di mente la cui cura deve essere extramuraria, cioè non più all’interno di una struttura contenitiva-ghettizzante, bensì affidata ai vari dipartimenti per la salute mentale del territorio ed  il malato deve essere consenziente alla cura. Ad oggi le  strutture sanitarie, che possono gestire i malati di mente non consenzienti alla cura, sono unicamente emergenziali, poiché per un tempo breve possono trattenere il malato in stato di scompenso psicotico ( attraverso un tso, trattamento sanitario obbligatorio,  o ricoverando il malato presso una struttura ospedaliera psichiatrica di diagnosi e cura: gli spdc). Il periodo  massimo del ricovero è  un mese, al termine del quale il malato viene rimesso ai servizi territoriali con un piano terapeutico individuale (pti), che potrà essere attuato solo con il suo consenso.  Il malato di mente anche quando commette un reato di grave pericolosità sociale deve ugualmente esprimere il consenso alla cura,  e nessuna  rems, in quanto come riportato in precedenza, è  gestita solo dalla sanità locale, può trattenere il malato contro la sua volontà, perché  oltre che contrario alla legge, ha una organizzazione tale per cui non ci sono i mezzi per contenere tali soggetti.  In base ad un decreto ministeriale[3], nelle rems deve essere  presente solo personale sanitario (il direttore è uno psichiatra), e non è stata prescritta la presenza delle  forze di polizia penitenziaria. Il decreto prevede inoltre  che i  posti in ogni rems non  siano più di 20, così da  garantire la degenza ad un nucleo piccolo di malati, perché, da un lato non ci siano più strutture sovraffollate come nei superati ospedali psichiatrici giudiziari (opg), dall’altro sia garantito il rapporto di fiducia tra medico e paziente, volto ad ottenere il consenso alla cura. Questo però comporta che non sia stato risolto il problema dei malati non consenzienti che commettono reati, perché le rems, che sono  anche  una misura di sicurezza, dovrebbero comunque adempiere ad una funzione custodiale per garantire l’incolumità pubblica e quindi trattenere i malati-rei non consenzienti alla cura. Le considerazioni appena fatte  hanno sempre suscitato le critiche aspre dei sostenitori del superamento degli opg,  poiché il grave problema che si verificava in passato  era che le persone che vi entravano, rischiavano di rimanerci a vita ( i c.d “ergastoli bianchi”).   Questo rischio però sembra  essere superato dal fatto che la legge istitutiva delle rems[4] ha previsto che : “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle

 

Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”. L’assurdo in cui ci troviamo oggi è che il paziente psichiatrico che commette reati anche contro la persona, essendo prosciolto per infermità di mente, non trovando posto in rems o non potendo neanche essere trattenuto nelle comunità di ricovero e cura, molte volte torna in famiglia oppure in carcere dove non dovrebbe stare.

Questa  è la situazione che vivono famiglie che hanno figli e parenti in queste condizioni, come aifa onlus ( associazione italiana famiglie adhd).   Ho assistito, come legale, a situazioni in cui le famiglie che si sono  rivolte  ai servizi sociali, ai dipartimenti di salute mentale, ai  servizi per le dipendenze , non hanno ottenuto nulla di più che sentire che era il paziente che doveva andare presso di loro per farsi curare o assistere, quando il  paziente non intendeva assolutamente collaborare, in quanto sostanzialmente incapace di rendersi conto della sua situazione mentale e di dare il consenso come la legge richiede. Purtroppo questa situazione l’ho potuta riscontrare  anche in  ragazzi adolescenti o  giovani adulti, i quali hanno tutto il diritto di essere curati per  avere una vita normale.

Anche la vicenda che è stata portata avanti alla cedu è emblematica, perché il ricorrente,  affetto da malattia psichiatrica e da abuso di sostanze, ha tenuto un comportamento tipico della sua situazione patologica. Due sono i passaggi significativi della vicenda, che meritano di essere richiamati. Il primo,  quando non essendo stato trovato il posto nella  rems  gli viene concessa la libertà vigilata da eseguire presso una comunità terapeutica.  Il ricorrente, in un primo momento pur entrando in comunità, non vuole rimanervi, ed esce, in assenza di un obbligo di trattenerlo senza il suo consenso, e una volta fuori commette nuovi reati. Il secondo,  quando ottiene lo spostamento dal carcere, a seguito di perizia psichiatrica sulla sua incompatibilità con il regime carcerario, nell’altra comunità terapeutica che lui stesso aveva indicato; il giorno dopo l’ingresso, scappa e si rende irreperibile. Ora come si fa a pretendere il consenso da un soggetto che non è in grado di darlo, perché non si rende conto delle proprie azioni? Ormai in italia bisogna affrontare il tema della malattia mentale in pazienti non consenzienti che vengono abbandonati a loro stessi, così causando un’altra violazione costituzionale al principio di uguaglianza tra chi  riesce a curarsi e chi  non riesce a farlo. Quale solidarietà politica, sociale ed economica hanno queste persone? Oggi però siamo ad una svolta perché ormai la situazione è ingestibile, e il legislatore deve al più presto e con la maggiore urgenza intervenire.

Avv. Antonella boschi  

[1] Sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo 24/01/22 ( caso Sy contro Italia)

[2] Corte  Costituzionale  27/01/2022 n. 22

[3] DM 01/10/2012 n. 64680 in Gazz.Uff. 19/11/2012 n. 270

[4] Art 1 comma 1 quater D.L. n. 52/2014 conv. con  mod.  da L.17/02/2012 n.9

Avv. Antonella Boschi
L'Avv. Antonella Boschi ha venti anni di esperienza acquisita nella consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nella redazione di pareri e atti in ambito civile. E' collaboratrice di AIFA Lombardia e di AIFA Onlus nazionale. (www.aifalombardia.org) (www.aifaonlus.it) e si occupa di problematiche sia civile che penali per comportamenti di adulti e minori con disturbo di ADHD e comorbidità associate