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Responsabilità della P.A. per danni al Condominio: quando il Comune paga i danni?

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Il tema che tratto è collegato a una causa che ho seguito per conto di un Condominio, per danni subiti da parte di un Comune della Brianza.

Nel suddetto Condominio si è infatti verificato il cedimento di un muro perimetrale in cemento armato a confine con la carreggiata stradale di competenza del Comune: il tutto, come è risultato in corso di causa, era dovuto allo sprofondamento della sede stradale per una errata compattazione del terreno su cui passava la strada e sotto la quale si trovano i cosiddetti “sotto-servizi” (fognatura comunale). Avendo ceduto il terreno, ribassandosi di diversi centimetri, si era rotta anche la parte della fognaria, così che il liquame che ne fuoriusciva andava ad aggravare la situazione, drenando il terreno. Pertanto il muro di confine condominiale era sprofondato verso l’esterno, con rottura della recinzione condominiale e danno per l’area a verde privata del Condominio, dove si erano aperte crepe nei camminamenti per raggiungere i box e l’ingresso.

Di detti danni è stato chiamato a rispondere il Comune in qualità di proprietario del suolo, nonché dei sotto-servizi (il tratto di fognatura danneggiato era posto tra la strada ed il muro condominiale di confine). Va ricordato che il Comune ha l’onere, in qualità di proprietario e di custode, di sorveglianza, affinché non si producano danni a terzi secondo il principio del “neminem ledere” ex art. 2043 c.c., ma anche secondo l’obbligo del custode ex art. 2051 c.c. Da tempo la giurisprudenza di legittimità stabilisce che la pubblica amministrazione sia responsabile di tenere il proprio patrimonio in buono stato, osservando le regole della diligenza nella sorveglianza e nella gestione, al fine di non causare danni a terzi.  Infatti vi sono casi in cui la rottura di fognature o condotte idriche comunali vadano a danneggiare le cantine dei condòmini e le parti comuni dei Condomìni. Di detti danni sarà, pertanto, chiamata a rispondere la Pubblica Amministrazione, qualora non abbia vigilato correttamente.

Il gestore dei servizi potrà anche essere chiamato a rispondere dei danni, in solido con il Comune, qualora l’Ente Pubblico abbia dato in completa gestione detti servizi a un gestore. Sul punto, però, della responsabilità in solido per i danni cagionati, i Giudici sono divisi: pertanto bisognerà sempre valutare con attenzione il caso specifico.

Il presente articolo trae spunto dalla sentenza n. 2532/2018 del Tribunale di Monza.

 

Avv. Francesco Maria Galli