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L’assemblea condominiale e l’emergenza da Coronavirus

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CORONAVIRUS . ASSEMBLEA CONDOMINIALE . ASSEMBRAMENTI

I vari DPCM a firma del Presidente del Consiglio, Avv. Prof. CONTE, aventi ad oggetto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con tutti gli altri provvedimenti connessi che si sono accavallati, hanno finito per impattare anche sulla vita del Condominio.

Infatti il DPCM del 9 marzo 2020, all’art. l, punto 2) prevede che: “Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

E’ naturale pensare che tale previsione impedisca all’Amministratore del Condominio di convocare le Condominiali, poiché, per loro natura, prevedono un “assembramento” di persone che si trovano nella stessa sala, gomito a gomito, a dover discutere e deliberare i vari punti previsti all’Ordine del Giorno.

Anche andando sul sito del Governo alla pagina www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, tra le varie domande e risposte, troviamo: “Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone? Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con Modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.”

La risposta sul divieto è alquanto scontata, tuttavia nel sito del Governo si prevedono delle soluzioni, per poter tenere le assemblee condominiali, di difficilissima attuazione.

Come si fa a pensare concretamente che si possano svolgere assemblee con “modalità a distanza”? E’ in linea con il DPCM il divieto di tenere assemblee di Condominio, ma la soluzione proposta, a mio parere, crea solo problemi aggiuntivi, anziché risolverli. Sarò più chiaro: L’Amministratore dovrebbe convocare l’assemblea prevedendo che tutti i condomini siano dotati di apparecchiature idonee a permettere la partecipazione di ciascuno di essi all’assemblea con “modalità a distanza”. Basterebbe pertanto che, per ipotesi, un solo condòmino sia impedito a partecipare con “modalità a distanza”, in quanto non dotato di pc o altro strumento idoneo, o sia privo di connessione internet, per rendere annullabile l’assemblea da parte del condòmino che non ha potuto partecipare.

A mio avviso sarebbe legittima l’impugnazione da parte del condomino impedito a partecipate, il quale nel termine di 30 giorni, ai sensi del disposto dell’art. 1137 cc.. potrebbe far dichiarare l’annullabilità delle delibere assunte.

Inoltre vi sarebbe il problema o, meglio, l’impossibilità materiale per il presidente dell’assemblea di verificare la regolare convocazione di tutti i condomini, identificare gli stessi, raccogliere e vagliare ogni singola delega ecc.

Di fatto, in vigenza del DPCM che vieta gli assembramenti, le assemblee non si possono tenere.

Ne consegue che l’Amministratore, vista la situazione emergenziale in cui si trova ad operare, stante il suddetto divieto, non potrà essere ritenuto responsabile ove ritardi nel convocare l’assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis, così come non potrà essere responsabile ove ometta di convocare l’assemblea straordinaria “quando questi (l’Amministratore ndr) lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio”, cosi come statuito dall’art. 66, I° comma, delle disp. att, c.c. Inoltre non si potrà tenere conto della previsione di cui all’art. 1130 del c.c. ove al punto 10 prevede che l’amministratore deve “redigere il rendiconto annuale e Convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”. Potrei andare avanti con questa elencazione, ma finirei per annoiare chi mi legge.

ln conclusione, non resta che confidare che tale divieto di assembramento possa essere rimosso, appena venga meno la necessità di tale restrizione, o che il legislatore affronti in modo serio la problematica.

 

Avv. Francesco Maria Galli