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Responsabilità medica e nesso causale

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responsabilita medica e nesso causale

Milano, 19/11/2020

Un primo “sguardo” sulla responsabilità per il danno causato da attività medica (c.d. Responsabilità Medica): malpractice medica e prova della causalità ai fini del risarcimento del danno – principio civilistico del “più probabile che non”

Può capitare a tutti di imbattersi in cure mediche errate, presso strutture ospedaliere o presso professionisti, dalle quali conseguano dei peggioramenti della propria condizione (fisica-psicologica) oppure sopraggiungano delle problematiche di salute prima mai ravvisate.

Ma ci si è mai chiesti quando sorge in capo al paziente il diritto al risarcimento per un danno subito in caso di malasanità? E, soprattutto, quali sono gli elementi che devono sussistere per poter avanzare una pretesa risarcitoria? Ed ancora: la struttura sanitaria e l’esercente la professione medica come possono tutelarsi da eventuali domande di risarcimento?

Pur senza addentrarsi troppo nel dettaglio di questa complessa tematica, poiché gli ulteriori e necessari approfondimenti che la materia merita saranno oggetto di successivi contributi, si può affermare che il diritto al risarcimento del danno sorge in capo al paziente qualora quest’ultimo subisca una lesione del proprio benessere fisico e mentale (c.d. danno alla salute), determinata da un trattamento sanitario non esatto; vale a dire quando possa attribuirsi a carico della struttura sanitaria, o all’esercente la professione medica, una condotta caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza dalla quale derivi una lesione del soggetto sottoposto alle cure.

Occorre, dunque, che vi sia una diretta consequenzialità (c.d. nesso causale) tra lo svolgimento dell’errata attività medica ed il pregiudizio subito dal paziente; sicché se l’attività medica fosse stata eseguita correttamente, o non fosse stata mai praticata, nessun evento lesivo si sarebbe verificato ai danni del paziente.

Tenuto conto di ciò, occorre un ulteriore approfondimento; vale a dire, necessita verificare se l’attività medica sia stata eseguita in forza di un rapporto contrattuale o meno (c.d. extra-contrattuale).

Più nello specifico, la legge di riferimento indica il criterio necessario ai fini dell’individuazione del titolo di responsabilità: ed, in particolare, essa prevede che risponda a titolo di responsabilità contrattuale la struttura sanitaria (pubblica o privata), diversamente risponda a titolo di responsabilità extra-contrattuale il soggetto esercente la professione sanitaria, salvo sempre che quest’ultimo non abbia agito in forza di un’obbligazione contrattuale.

La distinzione è notevole, poiché è diverso sia l’onere probatorio necessario ai fini della tutela in giudizio, sia il termine di prescrizione.

Con riguardo alla responsabilità medica contrattuale, secondo ormai costante giurisprudenza, è necessaria, al fine di verificare la legittimità di una pretesa risarcitoria, una valutazione duplice del ciclo causale. In ragione di ciò, dunque, incombe sul paziente danneggiato che intenda far valere in Giudizio un diritto al risarcimento, l’onere di provare che l’evento dannoso subito si sia verificato in conseguenza della condotta sanitaria. Diversamente, la struttura medica, quale eventuale soggetto danneggiante, potrà tutelarsi dimostrando l’assenza di una propria responsabilità per il pregiudizio patito dal paziente; e, dunque, la medesima dovrà provare che l’evento lesivo sia stato conseguenza di una causa imprevedibile ed inevitabile, che ne abbia reso impossibile una prestazione utile ad evitare il danno, oppure, che il proprio operato sia stato svolto in assenza di una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia.

Nel caso in cui, invece, si agisca nell’alveo di una responsabilità extra-contrattuale, l’onere probatorio sarà pressoché a carico del paziente danneggiato, il quale sarà tenuto a dimostrare i) la verificazione di un fatto lesivo, ii) l’imputabilità del predetto fatto al soggetto esercente la professione sanitaria, iii) il verificarsi di un danno ingiusto, iv) nonché il nesso di causalità tra il fatto lesivo ed il danno patito.

Provati tutti gli anzidetti elementi della responsabilità extra-contrattuale da parte del paziente, l’esercente la professione medica potrà sempre esperire le proprie difese al fine di far accertare che allo stesso non sia attribuibile alcun profilo di responsabilità dimostrando che la propria condotta sia stata eseguita conformemente ai canoni di correttezza per il caso specifico, oppure rilevando l’assenza di alcun nesso causale tra la propria attività ed il pregiudizio patito dal danneggiato.

Con riferimento invece al termine entro il quale il paziente deve agire per la tutela di un proprio diritto, c.d. termine di prescrizione, si osservi che esso è pari a dieci anni per le ipotesi di responsabilità contrattuale, mentre è pari a cinque anni nei casi di responsabilità extra-contrattuale.

Giova infine rilevare che nell’ambito della responsabilità medica non è sempre pacifico stabilire con certezza la sussistenza di un determinato rapporto di causa-effetto tra la condotta medica ed il danno alla salute che ne sia diretta conseguenza.

Laddove ciò si verifichi, è opportuno tener presente che “l’accertamento della responsabilità nel diritto civile non richiede l’assoluta certezza, ma è sufficiente – a fondare il nesso di derivazione causale- la applicazione del criterio logico  della cosiddetta elevata certezza probabilistica, per cui un fatto, valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene ad essere riconosciuto – tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei a integrare possibili fattori causali di un determinato evento – come il più probabile fattore generico, nel senso che l’evento verificatosi può ritenersi più probabilmente che non effetto-conseguenza di quel determinato fatto” (Cass. Civ. Sent. n. 9696/2020).

Dunque, non potrà essere suscettibile di accoglimento la domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta senza che vi sia una causa del danno certa o che non possa essere accertata, neanche alla luce del criterio del più probabile che non, rimanendo così assolutamente indeterminata.

 

Avv. Christian Marino